Chiarezza sulla normativa Antinquinamento

Ecco di seguito l’Articolo 13 (Misure per la limitazione del traffico veicolare) della Legge Regionale del 11 dicembre 2006 n. 24

1. La Regione stabilisce misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli finalizzate alla riduzione dell’accumulo degli inquinanti in atmosfera.

2. La Giunta regionale, nel rispetto delle direttive comunitarie, determina con apposito atto le misure di limitazione alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli e ne definisce le modalità di attuazione, avendo riguardo ai seguenti aspetti:

a)stato della qualità dell’aria e delle condizioni meteorologiche;

b)graduazione delle misure in ragione del carico di emissioni inquinanti delle tipologie di veicoli, così come classificate dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada).

3.Le limitazioni alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli si applicano all’intera rete stradale del territorio regionale aperta alla percorrenza pubblica, escluse le autostrade e gli assi stradali individuati con il provvedimento di Giunta regionale di cui al comma 2.

4.Sono esclusi dalle limitazioni:

a)i veicoli elettrici leggeri da città, i veicoli ibridi e multimodali, i microveicoli elettrici e elettroveicoli ultraleggeri;

b)i veicoli muniti di impianto, anche non esclusivo, alimentato a gas naturale o GPL, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione;

c)i veicoli alimentati a gasolio, dotati di efficaci sistemi di abbattimento delle polveri sottili, per dotazione di fabbrica o per successiva installazione, omologati ai sensi della vigente normativa;

d)i veicoli storici, purché in possesso dell’attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici;

e)i veicoli classificati come macchine agricole di cui all’ articolo 57 del d.lgs. 285/1992 ;

f)i motoveicoli e i ciclomotori dotati di motore a quattro tempi anche se omologati precedentemente alla direttiva n. 97/24/CEE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 giugno 1997 , relativa a taluni elementi o caratteristiche dei veicoli a motore a due o a tre ruote, cosiddetti EURO 0 o pre EURO 1;

g)altre tipologie di veicoli a basso impatto ambientale o muniti di sistemi di abbattimento degli inquinanti, definite con atti di Giunta regionale, in rapporto all’evoluzione tecnologica del settore;

h)altre tipologie di veicoli in relazione a particolari caratteristiche costruttive o d’utilizzo a servizio di finalità di tipo pubblico o sociale.

5.La Giunta regionale può disporre, con appositi atti, l’obbligo dell’apposizione di vetrofanie su specifiche tipologie di veicoli, di proprietà o in locazione finanziaria a persone fisiche o giuridiche residenti in Lombardia, per agevolare il controllo del rispetto delle limitazioni alla circolazione e all’utilizzo dei veicoli.

6.I controlli del rispetto delle limitazioni alla circolazione dei veicoli e dell’obbligo di apposizione della vetrofania sono effettuati dai soggetti che svolgono servizi di polizia stradale, ai sensi dell’ articolo 12 del d.lgs. 285/1992 .

Potete trovare la legge completa al seguente indirizzo http://213.92.10.165/nirwebportal/ViewLegge.aspx?sIDLegge=2165&sNameFile=L.R.#art13

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